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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 ottobre 1955 n. 1269
Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione,
caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 22 dicembre 1955)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme
regolamentari per l'esecuzione della citata legge 10 aprile 1954, n.
125;
Sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine e tipiche dei formaggi, costituito a' sensi dell'art. 4 della
ricordata legge n. 125;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta
Art. 1. Sono riconosciute le denominazioni di origine qui sotto
elencate, il cui
uso è riservato ai formaggi aventi i particolari requisiti fissati con
il presente decreto circa i metodi di lavorazione, le caratteristiche
merceologiche e le zone di produzione:
Fontina:
Formaggio grasso a pasta semicotta, fabbricato con latte intero di
vacca, proveniente da una sola mungitura, ad acidità naturale di
fermentazione. Il latte non deve aver subìto, prima della
coagulazione, riscaldamento a temperatura superiore ai 36°C.
La salatura è effettuata a secco, con tecnica caratteristica.
Periodo medio di maturazione tre mesi; temperatura 6-10°C e, comunque,
non oltre i 12°C, umidità: 90°10 o saturazione; ottenute per naturale
condizione di casera.
E usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti
caratteristiche:
forma cilindrica a scalzo basso leggermente concavo con facce piane o
quasi piane; peso da 8 a 18 chilogrammi con variazioni, in più o in
meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;dimensioni:
altezza cm. 7-10, diametro cm. 30-45 con variazioni, in più o in meno,
per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche
di produzione; crosta compatta, sottile, dello spessore di circa mm.
2; pasta elastica, piuttosto molle, con scarsa occhiatura, fondente in
bocca, di colore leggermente paglierino; sapore dolce caratteristico;
grasso sulla sostanza secca: minimo 45°10.
Zona di produzione: attuale territorio della Regione autonoma della
Valle
d'Aosta.
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